Colpo di frusta risarcibile anche in assenza di esami strumentali

La Suprema Corte con la sentenza n.37477/2022 torna sulla vexata quaestio della risarcibilità o meno delle lesioni micropermanenti da colpo di frusta ai sensi dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005 poi modificato dal D.L. n. 1/2012 c.d. decreto “Cresci Italia”), anche in assenza di accertamenti strumentali.

Gli Ermellini di Piazza Cavour ponendosi sulla scia di oramai granitica e consolidata giurisprudenza (si ricorda tra l’altro: Ord.Cass. n. 9865/2020, Sent.Cass10816/2019 e Ord. Cass.10819/2019 ), premettendo che l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo utilizzabile dal medico-legale, confermano che non si deve applicare un mero automatismo che vincoli il riconoscimento delle lesioni micropermanenti da colpo di frusta alla presenza di esami strumentali, restando, comunque, imprescindibile che l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica  avvenga secondo le cosiddette leges artis ovvero sulla base di criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza summentovata ribadisce “….in definitiva, l’accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell’ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l’unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.…..”.