L’opposizione amministrativa Inail

L’indennizzo Inail, conseguente ad un infortunio sul lavoro, dipende dal grado di menomazione accertato: entro il 5% di danno biologico al lavoratore non spetterà nulla, rientrando il danno in franchigia, se invece si colloca tra il 6% e il 15%  si darà luogo ad un indennizzo in forma di capitale, oltre il 15%  vi sarà un indennizzo in forma di rendita.

Non saranno indennizzabili quegli infortuni entro i tre giorni di prognosi, quelli non riconducibili al rapporto di lavoro e quelli aggravati o simulati dal lavoratore. In ogni caso si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo tre anni e 150 giorni dall’infortunio o dal giorno in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile.

Ricorso in opposizione

Il lavoratore può presentare il ricorso in opposizione quando voglia contestare le valutazioni dell’Assicuratore Sociale in merito a:

– il grado di menomazione riconosciuto

– l’inesistenza di postumi permanenti indennizzabili

–  la liquidazione della rendita

– la durata dell’ inabilità temporanea

L’istanza va presentata brevi manu presso la sede Inail del domicilio del lavoratore, o tramite posta ordinaria o ancora tramite Pec (Posta elettronica certificata) con l’indicazione dei dati anagrafici, dei riferimento dell’evento (numero del caso, data dell’infortunio, data del provvedimento), le ragioni dell’opposizione e infine il certificato medico di parte su cui si fondano le motivazioni della domanda.

Il lavoratore può farsi assistere gratuitamente da un Patronato il quale, in virtù di apposita delega, designa il medico di parte che parteciperà alla collegiale medica.
In ogni caso il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni).

Ricorso in giudizio

In caso di disconoscimento da parte dell’Assicuratore Sociale dell’indennizzo o qualora si voglia contestare la valutazione in termini di quantum a cui è pervenuto l’Istituto, il lavoratore può presentare, assistito da un Avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro entro il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) decorrenti dal giorno dell’infortunio.