DANNO BIOLOGICO, AGGIORNATI GLI IMPORTI DELLE MICROPERMANENTI E DELL’INABILITA’ TEMPORANEA
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato per l’anno 2026 (con decorrenza da aprile) gli importi per il risarcimento del danno biologico per le cosiddette micropermanenti vale a dire le lesioni derivanti da incidenti stradali e nautici con invalidità permanente fino al 9% nonchè per l’inabilità temporanea con un aumento del 2,6%.
L’adeguamento avviene annualmente sulla base della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT con un aumento per quest’anno determinato nel 2,6 %
Più nello specifico i parametri fissati dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private diventano:
- il primo punto di invalidità permanente passa da 963,40 a 988,45 euro;
- l’inabilità temporanea assoluta sale da 56,18 a 57,64 euro per ogni giorno.
Diversa, invece, la disciplina delle lesioni superiori al 9% di invalidità permanente per le quali ai sensi dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni si applica la Tabella unica nazionale introdotta nel 2025.