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Avv. Alfredo Gervasi

Caduta del pedone su strada dissestata, serve la prova rigorosa dei fatti per il risarcimento

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 28 aprile 2026, n. 11475 ribadisce nuovamente il principio del rigoroso onere probatorio necessario nei giudizi per responsabilità da cose in custodia. 

Gli Ermellini di piazza Cavour riaffermano, ancora una volta, sulla scia di oramai granitica e consolidata giurisprudenza, il principio secondo il quale per ottenere il risarcimento dei danni da caduta su strada pubblica dissestata sia indispensabile provare l’esatta dinamica del sinistro stradale e il nesso causale diretto con l’insidia presente, nel nostro caso la buca stradale.

La vicenda processuale prendeva spunto da un pedone che nel percorrere una strada del comune di Catanzaro, riferiva di essere caduto all’interno di una buca non segnalata, riportando serie lesioni al piede destro.

Se il Tribunale di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria sulla scorta dell’escussione di un teste e della CTU medico-legale che aveva confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica riferita, la Corte d’Appello ribaltava la decisione di primo grado, rilevando la totale assenza di prova sul nesso di causalità.

La teste escussa, infatti, aveva semplicemente dichiarato di “aver visto cadere” il pedone, senza ulteriori precisazioni in ordine alla dinamica del sinistro stradale, al tipo di buca e alla correlazione causale tra l’insidia, nello specifico un tombino con grata metallica, e la rovinosa caduta sulla strada dissestata.

A seguito del ricorso dell’attore-danneggiato, la Suprema Corte confermava la decisione dei giudici d’Appello, ribadendo il principio cardine in tema di insidia stradale vale a dire che per accertarsi la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. (nel ns caso del comune di Catanzaro), deve dimostrarsi, inequivocabilmente, che l’evento lesivo è stato direttamente causato dalla cosa in custodia essendosi rivelata insufficiente a provare i fatti di causa non solo la dichiarazione del testimone escusso che si era limitato a dire “l’ho visto cadere” senza spiegare come e su cosa era inciampato il pedone ma anche la CTU medico-legale che, pur confermando la compatibilità del danno fisico lamentato con la dinamica del sinistro, è risultata del tutto irrilevante e non idonea a colmare le lacune probatorie dell’attore relativamente ai fatti di causa.