Il danno morale, se provato, va liquidato separatamente dal danno biologico

Il danno morale, una volta provato, deve essere liquidato separatamente dal danno biologico, essendo insuscettibile di valutazione  medico-legale e prescindendo dalla dinamiche relazionali della vita della persona nel rispetto del tenore dell’art. 138 Codice delle Assicurazioni  (D.Lgs 209/2005).

A ribadirlo è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32935/2022 con la quale gli Ermellini, ponendosi in scia con un recente indirizzo giurisprudenziale che si discosta da precedenti sentenze storiche in materia di danno non patrimoniale, evidenziano la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico.

Il caso prendeva spunto da un incidente stradale in cui un minore subiva un danno da invalidità permanente, quantificato in sede di appello, pari al 32%.

La madre del minore infortunato si rivolgeva ai supremi Giudici di piazza Cavour avverso la sentenza di Appello lamentando il mancato riconoscimento del danno morale come  voce di danno autonoma rispetto al danno biologico.

Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso, sulla scia di precedente giurisprudenza (Cassaz.9006/2022 – Cassaz.4878/2019 – Cassaz.7513/2018) sanciscono che “……il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico….” ed ancora ” ……la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico  trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevele di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale…..”.