IL VALORE PROBATORIO DEL REFERTO DEL PRONTO SOCCORSO
La Corte d’Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 1125 del 2025 ha ribadito un principio oramai più che consolidato in giurisprudenza in tema di onere e valore della prova nei sinistri stradali, vale a dire che il referto di pronto soccorso, essendo un atto pubblico con fede privilegiata, fa piena prova al contrario della relazione del medico di fiducia che non è da sola sufficiente a provare l’an debeatur e cioè la veridicità del fatto storico non potendo assolvere, da sola, all’onere probatorio gravante sul danneggiato.
Secondo i giudici di Appello del capoluogo Reggino, infatti, il referto di pronto soccorso, costituendo un atto pubblico dotato di fede privilegiata e come tale facendo piena prova, fino a querela di falso, riveste un ruolo centrale nella ricostruzione degli incidenti stradali consentendo di cristallizzare la situazione nell’immediatezza dell’evento e di attestare la sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto riportando le dichiarazioni rese dal soggetto lesionato nonchè tutti gli altri fatti avvenuti in sua presenza, inclusi i riferimenti temporali e le circostanze dell’accesso alla struttura sanitaria.
Essendo nel contenzioso civile derivante da sinistri stradali la ricostruzione dei fatti di causa rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, tale valutazione risulterà “facilitata” dalla presenza di risultanze probatorie rigorose quali il referto ospedaliero che proverà ovviamente solo il dato estrinseco della dichiarazione resa davanti ai sanitari con quel determinato contenuto rimanendo invece esclusa ogni automatica efficacia dimostrativa circa la veridicità intrinseca di quanto dichiarato.
In assenza di un accesso tempestivo al pronto soccorso, il giudice sarà tenuto, invece, a svolgere un esame più rigoroso delle allegazioni probatorie di parte incidendo negativamente, sull’attendibilità della ricostruzione dei fatti, l’assenza di un riscontro sanitario immediato presso una struttura pubblica soprattutto in presenza di lesioni fisiche di particolare gravità.
La Corte di Appello di Reggio Calabria evidenzia, infatti, come, secondo l’id quod plerumque accidit, in presenza di lesioni personali di una certa gravità sia normalmente necessario ricorrere immediatamente alle cure di emergenza di una struttura ospedaliera nell’immediatezza del sinistro stradale risultando quantomeno anomalo che il soggetto lesionato si sia rivolto esclusivamente al proprio medico di fiducia inducendo tale circostanza ad una più penetrante valutazione giudiziale della veridicità dei fatti di causa nonchè della riconducibilità causale delle lesioni all’evento denunciato.