Incidente con auto “pirata” o non assicurata. Posso essere risarcito?

Ho subito un sinistro stradale da un auto non identificata (cosiddetta “pirata”) o non coperta da polizza assicurativa RC Auto. Ho diritto al risarcimento ?

Per casi del genere è previsto l’intervento di un apposito organismo, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) istituito con la legge 990/1969 (la legge che ha introdotto, anche in Italia, l’obbligatorietà della responsabilità civile autoveicoli, cosiddetta RC Auto), e successivamente modificato dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005).

Tale organismo, amministrato dalla Consap, provvede alla liquidazione dei danni ai sensi dell’art. 286 del Codice delle Assicurazioni Private, attraverso Imprese Assicurative designate dall’Ivass con provvedimento valido per un triennio.

Il  Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) provvede alla liquidazione dei danni nei seguenti casi :

– Sinistro causato da veicolo non identificato o “pirata”: in questi casi il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcirà integralmente i danni alla persona mentre per i danni a cose è prevista una franchigia sul risarcimento di euro 500,00. Il danno a cose verrà risarcito, con la suddetta franchigia, solo in caso di contestuale presenza di danno grave alla persona (lesioni macropermanenti);

– Sinistro causato da veicolo identificato con targa ma non coperto da Assicurazione: in questi casi il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcirà integralmente sia danni alla persona che i danni a cose. Infatti la franchigia di euro 500,00, in passato prevista per il risarcimento dei danni materiali è stata definitivamente abrogata con il decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007;

– Sinistro causato da veicolo che risulta assicurato presso un’impresa che al momento dell’incidente si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione avverrà integralmente sia per i danni alla persona che alle cose;

– Sinistro causato da veicolo posto in circolazione proibente domino, cioè contro la volontà del proprietario (ad esempio in caso di furto), purchè sussista già una denuncia di furto presentata alle autorità competenti. La liquidazione avverrà integralmente sia per i danni alla persona che alle cose.