Nessuna colpa al pedone che attraversa il piazzale in assenza di strisce pedonali

Il pedone che attraversa la piazza in assenza di passaggi pedonali non ha nessuna colpa in caso di sinistro.

E’ quanto emerge dall’ordinanza n.278/2020 della Suprema Corte di Cassazione.

I Giudici della Suprema Corte, infatti, evidenziano che, ai sensi dell’art.190 del Codice della Strada, “……..non esiste un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili….”.

Il caso riguardava una donna investita da un veicolo in un piazzale privo di strisce pedonali che si era vista addebitare dal giudice di prime cure un concorso di colpa del 30% nella causazione del sinistro, conclusioni in parte confermate dalla Corte d’Appello territorialmente competente.

I Giudici del “Palazzaccio” accoglievano invece le ragioni della malcapitata che contestava il concorso di colpa applicatole per il fatto che non erano presenti attraversamenti pedonali nelle vicinanze del piazzale ed infatti nell’ordinanza de quo gli Ermellini specificano che “……l’art. 190 del Codice della Strada  non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano…….” anche se non nelle immediate vicinanze, nel qual caso ” … il pedone deve raggiungere le strisce e attraversare in quel punto……”