Sinistro per macchia d’olio sull’asfalto, paga il comune a meno che ……….

La Suprema Corte di Cassazione, terza sez.civile, con la sentenza n.7361/2019 ha accolto il ricorso di un motociclista per la caduta sull’asfalto reso viscido dalla presenza di una macchia d’olio sul manto stradale così riformando la sentenza della Corte d’Appello territoriale che aveva invece respinto le istanze del centauro.

Gli Ermellini, partendo dall’esame del sinistro al motociclista, sottolineano, ancora una volta, come ai sensi dell’art.2051 c.c., una volta provato ad opera del danneggiato il nesso causale tra la cosa ed  il danno subito, si determini, in capo al Comune, una responsabilità “oggettiva” e da cose in custodia che prescinde da qualsiasi connotazione di carattere soggettivo ( colpa o dolo ) e che fa si che l’ente comunale ne risponda direttamente salvo che non provi, anche attraverso presunzioni, il caso fortuito, ad esempio, per rimanere nel caso de quo, che il liquido viscoso era lì presente da poco tempo ed era pertanto impossibile un pronto intervento di pulizia.

I Giudici di Piazza Cavour evidenziano, ancora una volta, il “…..riparto dell’onere probatorio che si ricava dall’art.2051 c.c., ossia quella secondo cui prima occorre che il danneggiato dimostri il nesso di causa con la cosa e, solo dopo che tale dimostrazione sia fornita, il custode è chiamato a liberarsi da responsabilità fornendo prova del fortuito. Con la conseguenza che se difetta la prima dimostrazione (nesso di causa tra la cosa ed il danno) non si da luogo alla seconda (interruzione di quel nesso di causa ad opera del fortuito)….” e pertanto, una volta provato dal centauro, nel caso di specie, il nesso causale tra la cosa (macchia d’olio) ed il danno subito “….la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile…….a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale, che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento…”.