Esaminiamo quali sono i diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazione del volo, di negato imbarco per overbooking (quando la compagnia aerea accetta più prenotazioni rispetto ai posti aerei disponibili) o, ancora, in caso di prolungato ritardo del volo.
La normativa di riferimento per i voli in ambito UE (i voli ove il paese di partenza o di arrivo appartenga all’Unione Europea), è rappresentata dal Regolamento CE n.261/2004 sulla cui corretta applicazione vigila in Italia l’ENAV, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
In caso di cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo considerevole del volo (arrivo a destinazione tre ore dopo rispetto all’orario previsto), il passeggero avrà diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1500 km, 400 euro fino a 3500 km e 600 euro in tutti gli altri casi.
Non si avrà diritto a tale forma di rimborso nel caso in cui il vettore aereo riesca a dimostrare che tale disservizio sia dovuto a circostanze eccezionali non imputabili alla compagnia (guasti di apparecchi per vizi occulti di fabbricazione che mettano in pericolo l’incolumità dei passeggeri, scioperi, atti di terrorismo, condizioni metereologiche avverse ecc.).
Ed ancora, non si avrà diritto alla compensazione pecuniaria laddove il passeggero sia stato informato con congruo anticipo della cancellazione del volo (almeno due settimane prima) oppure venga avvisato fino a sette giorni prima con contestuale offerta di raggiungere la località di destinazione con un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto o con avviso anche inferiore ai sette giorni con contestuale offerta di un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo non oltre due ore dopo rispetto all’orario originariamente previsto
Inoltre, in caso di cancellazione del volo, oltre alla già descritta compensazione pecuniaria, i passeggeri avranno diritto di scegliere tra il rimborso integrale del biglietto e la riprotezione, vale a dire l’imbarco su un volo alternativo per la meta prevista, il prima possibile o in una data a loro congeniale tenendo conto della disponibilità dei posti.
Infine il passeggero di un volo cancellato o in ritardo avrà diritto anche, a seconda della durata dell’attesa in aeroporto e delle fasce orarie in cui il disservizio si verifica, ad una assistenza a carico del vettore aereo consistente nella possibilità di effettuare fino a due telefonate o inviare messaggi via fax o mail, e ricevere vitto e alloggio in hotel per le ore notturne.
A chi rivolgersi in caso di disservizi aerei?
La domanda di rimborso andrà inoltrata alla compagnia aerea sul sito on-line o, preferibilmente, via pec, raccomandata a/r o fax con allegata la documentazione necessaria (biglietto, carta d’imbarco ecc.).
In caso di mancata risposta ad opera della compagnia entro sei settimane il passeggero potrà inoltrare reclamo all’ENAV, , Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, l’organismo che vigila in Italia sulla corretta applicazione del Regolamento comunitario n. 261/2004 in caso disservizi nel trasporto aereo (vedi più nel dettaglio Diritti dei passeggeri https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri ) oltre che adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la cancellazione, ritardo del volo o per qualsiasi disservizio imputabile al vettore aereo.