Il risarcimento danni da vacanza rovinata

Cosa si intende per danno da vacanza rovinata?

Vediamo meglio di inquadrare questa tipologia di danno, quando può essere richiesta, a chi rivolgersi e come muoversi.

Il danno da vacanza rovinata ricomprende una serie infinita di situazioni in cui può ritrovarsi il turista-consumatore che abbia acquistato un pacchetto turistico che spazia, ad esempio, dalla cancellazione del volo aereo, al suo considerevole ritardo o ai casi di overbooking  (cioè di eccedenza delle prenotazioni effettuate rispetto ai posti disponibili) o anche ai casi di smarrimento, ritardata consegna o danneggiamento dei bagagli (vedi articolo https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/i-diritti-dei-passeggeri-aerei/ ) o ancora dalla mancata corrispondenza tra servizi essenziali acquistati, caratteristiche dei luoghi e degli alberghi previste nel contratto e quelli effettivamente offerti, per proseguire a logoranti spostamenti non previsti, rumori molesti o odori intollerabili durante il soggiorno all’interno delle strutture recettive e più in generale a tutti quei casi di disservizi imputabili alla negligenza dell’organizzatore del viaggio e comunque evitabili che sono spesso anche  “coperte” da specifiche polizze assicurative ricomprese nel pacchetto viaggio o acquistate separatamente per cui si potranno rivolgere analoghe istanze risarcitorie anche alle compagnie assicurative che hanno emesso le relative polizze.

Esso da diritto, una volta provato l’inadempimento che di per sé esaurisce anche la prova del verificarsi del danno emotivo difficilmente accertabile (Cass. sent. n. 7526/2012), al risarcimento del danno oltre che di natura patrimoniale ( spese documentate del viaggio di cui non si sia usufruito, spese aeree ecc.) anche di natura non patrimoniale consistente nel disagio emotivo e psico-fisico (c.d.  emotional distress ) che il mancato godimento della vacanza, secondo le caratteristiche e gli standard prospettati nel pacchetto viaggio acquistato, ha comportato.

Il Codice del Turismo (D.lgs 79/2011), che rappresenta il riferimento normativo per eccellenza in tali circostanze per il turista danneggiato, all’art.47 sancisce testualmente che il viaggiatore “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art.1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta” da inoltrarsi al venditore-organizzatore del viaggio o tour operator il quale, a sua volta,una volta risarcito il cliente, potrà sempre rivalersi nei confronti dei fornitori inadempienti di cui si sia avvalso quali compagnie aeree, hotel, guide turistiche ecc., sempre che venga accertata la gravità della lesione e del pregiudizio subito dall’istante (Cass.14662/2015).

L’agenzia di viaggi, invece, ne risponde in qualità di mandatario ed, esclusivamente, in merito al corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del viaggiatore.

Come chiedere i danni e a chi rivolgersi

E’ consigliabile muoversi già sul luogo di vacanza al verificarsi del disservizio inviando tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax.

In caso di mancata riscontro, al rientro e comunque entro e non oltre 10 giorni, è necessario presentare reclamo formale scritto a mezzo di raccomandata a/r specificando al tour operator “l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati” su cui si basa la richiesta di indennizzo allegando a tal uopo ogni prova circa i disservizi subiti  tramite foto, video,  testimonianze, nonchè tutti i  documenti cartacei necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, dépliant illustrativi, scontrini e ricevute.

I termini prescrizionali per agire in giudizio e richiedere i danni subiti saranno di un anno dal rientro dalle vacanze che aumenterà a tre anni nel caso in presenza di lesioni personali.

Il giudice competente per il risarcimento del danno da vacanza rovinata è quello di residenza del viaggiatore e sarà, a seconda del valore della controversia, il Giudice di Pace fino a 5000,00 euro e il Tribunale per le cause di valore superiore o indeterminabile.