Il comune paga i danni conseguenti all’incidente stradale causato dal ghiaccio

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.18079/2020, confermando la decisione della Corte d’Appello territorialmente competente, ha  ribadito  la responsabilità di un comune del mantovano, sia pur su basi concorsuali paritarie, per difetto di manutenzione, per non aver fatto passare lo spargisale sulla strada teatro del sinistro mortale condannando l’ente al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore del marito, dei figli, della madre e delle sorelle della malcapitata vittima del sinistro uscita fuori strada a causa del ghiaccio presente sul manto stradale.

A nulla rileva, ai fini di una discolpa dell’ente comunale, il sia pur acclarato concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art.141 del codice della strada, per una accertata velocità non adeguata alle pericolose condizioni stradali e atmosferiche.

Il Comune, secondo gli Ermellini, è, comunque, corresponsabile al 50% perché, è stato appurato, nei precedenti giudizi di merito, che , sia pur in presenza di temperatura, in quei giorni, costantemente sotto zero,  il mezzo spargisale era passato solo 10 giorni prima del incidente stradale mortale  e né possono valere a discarico dell’ente comunale,  l’estensione del territorio e la collocazione della strada incriminata fuori dal centro abitato secondo le “eccentriche” argomentazioni  sostenute dalla difesa e ritenute, comunque,  dai giudici di piazza Cavour, non sufficienti a  far venir meno il dovere di custodia ex art.2051 c.c. gravante in capo all’ente comunale  trattandosi di un “………fenomeno non dotato di carattere di imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività….” e non rientrante, di certo, nel caso fortuito.