Il testimone del sinistro è attendibile anche se ricorda pochi elementi

La  Suprema Corte di Cassazione, ribaltando le precedenti statuizioni di primo e secondo grado,  ha accolto, con l’ordinanza n.17981/2020,  il ricorso del motociclista danneggiato nel sinistro stradale statuendo che il testimone chiave di un processo è comunque attendibile anche se ricorda pochi dettagli.

La vicenda traeva spunto da un incidente stradale ai danni di un centauro il quale veniva urtato da un veicolo che si immetteva nel traffico veicolare, da posizione di sosta, senza indicatore direzionale inserito e senza concedere la dovuta precedenza facendo poi perdere le proprie tracce.

Sia il Tribunale, con sentenza del  2012, che la Corte d’Appello territoriale, con sentenza del 2018, confermavano la posizione assunta in sede stragiudiziale dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ( https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/incidente-con-auto-pirata-o-non-assicurata-posso-essere-risarcito/ respingendo le domande del motociclista danneggiato perché non sufficientemente provate  in quanto fondate su una dichiarazione testimoniale di una persona presente ai fatti il quale, pur ricordando e confermando il fatto storico in se, non riusciva a fornire ulteriori elementi identificativi del veicolo “pirata”, quali il modello preciso o la marca del veicolo al di fuori di un generico riferimento al colore del veicolo.

Gli Ermellini, al contrario,  nell’accogliere il ricorso, cassando l’impugnata sentenza, con rinvio, per una nuova valutazione, alla Corte d’Appello territorialmente competente, confermavano, invece, che il testimone di un sinistro è comunque attendibile anche se ricorda pochi dettagli, ancor più, se i giudici non gli pongono domande più dirette in merito.

Ed infatti, nell’ordinanza in esame, i Giudici di piazza Cavour, richiamando in particolare Cass. 18896/2015, precisano che “……il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell’escussione testimoniale, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l’attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo; e dall’altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire,,,,,”.