INDENNIZZO DIRETTO E RC AUTO

Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) all’art.149, così come modificato dal D.L. 223/2006, meglio noto come Decreto Bersani, ha introdotto, a far data dal 01 febbraio 2007, il cosiddetto Indennizzo o Risarcimento Diretto in virtù del quale il danneggiato non  responsabile, o responsabile solo in parte, di un sinistro avvenuto in Italia, tra due autovetture immatricolate nel nostro paese e identificate con targa, potrà chiedere il risarcimento del danno auto, alle cose trasportate e alla persona del conducente, entro il limite del 9% di invalidità permanente (lesioni micropermanenti), direttamente alla propria compagnia di assicurazioni e non più alla compagnia di controparte del responsabile civile come avveniva in passato.

Quindi sarà la compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà o alla guida del quale ci si trova al momento del sinistro a dover provvedere alla liquidazione del danno auto e al conducente per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, salvo poi ottenere da quest’ultima un rimborso forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale la maggior parte delle compagnie assicurative operanti in Italia aderiscono.

Pertanto, la maggior parte dei sinistri stradali avvenuti in Italia sono disciplinati da tale procedura con esclusione e conseguente applicazione delle previgente disciplina RC Auto, ai sensi dell’art.148 del Codice delle Assicurazioni Private in cui ci si rivolge alla compagnia assicurativa del responsabile civile, solamente nei casi di:

– sinistri senza collisione tra i due veicoli coinvolti

– sinistri con il coinvolgimento di un terzo veicolo identificato con targa

– sinistri con danni ad un pedone, a un ciclista o a un bene immobile

– sinistri con il coinvolgimento di una macchina agricola o di un ciclomotore non targato

– sinistri con lesioni al conducente-danneggiato che superino la soglia del 9% di invalidità permanente, rientrando nelle cosiddette lesioni macropermanenti

– sinistri verificatisi all’estero o con il coinvolgimento di veicoli immatricolati all’estero di competenza dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano)

– sinistri causati da veicolo non identificato o identificato con targa ma privo di copertura assicurativa gestiti dal FGVS (Fondo di Garanzia Vittime della Strada)

Richiesta danni all’ assicurazione e termini per il risarcimento

La richiesta di risarcimento danni, da inviare alla compagnia di Assicurazioni, deve essere completa di alcuni dati essenziali al fine di evitare che tali informazioni mancanti vengano poi richiesti dalla compagnia (entro il limite massimo di 30 giorni dalla ricezione della lettera di messa in mora) con conseguente sospensione dei termini di legge, per provvedere all’offerta o alla contestazione del danno, che ricominceranno a decorrere non appena la documentazione prodotta dal danneggiato risulterà completa.

Tali dati fondamentali da inserire nella lettera di messa in mora sono:

  • nome, cognome, età e codice fiscale del danneggiato,
  • professione e reddito del danneggiato,
  • descrizione della dinamica del sinistro,
  • entità delle lesioni subite,
  • certificato medico attestante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
  • luogo, giorni (non meno di cinque non festivi) e ore in cui l’auto danneggiata può essere periziata per la quantificazione del danno,
  • dichiarazione del danneggiato, ai sensi dell’art.142 del Codice delle Assicurazioni Private, di avere o non aver diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inail/Inps),
  • stato di famiglia della vittima per i sinistri mortali.

Una volta prodotta la documentazione necessaria completa ai fini dell’istruzione del sinistro, la compagnia assicurativa dovrà formulare l’offerta di risarcimento o comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non potervi provvedere, entro dei termini di legge tassativi: 30 giorni per i danni a cose, nel caso in cui alla missiva di messa in mora venga allegato il modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, entro 60 giorni, sempre per i danni a cose, quando manchi il modello CAI a doppia firma, entro 90 giorni per le lesioni personali.

Tali termini di legge verranno sospesi oltre che nel caso in cui la compagnia richieda al danneggiato, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta danni, alcuni dei dati fondamentali summentovati laddove manchino, anche nell’ipotesi in cui lo stesso danneggiato tenga un atteggiamento “ostruzionistico” non mettendo a disposizione dell’assicurazione il veicolo incidentato per la perizia o non sottoponendosi alla visita medico-legale per l’accertamento delle lesioni personali patite.

Nel caso in cui la compagnia abbia negato il risarcimento del danno o non abbia formulato alcuna offerta risarcitoria nei termini di legge o manchi l’accordo sulla quantificazione del danno (quantum debeatur), il danneggiato potrà proporre l’azione diretta in giudizio nei confronti della propria compagnia di assicurazione previo tentativo obbligatorio di negoziazione assistita,  passaggio stragiudiziale, oramai, ineludibile dal 2014, con l’assistenza obbligatoria di un legale, e condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Ricordiamo, infine, che l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, in virtù del combinato disposto degli art.105 c.p.c. e 149 Codice delle Assicurazioni Private, ha sempre la facoltà di intervenire in giudizio chiedendo l’estromissione dell’altra compagnia e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.