Responsabilità civile generale e responsabilità civile verso terzi

Per Responsabilità Civile Generale (RCG) si intende quel contratto di assicurazione attraverso il quale la compagnia di Assicurazione si impegna a tenere indenne l’assicurato rispetto a quanto sarebbe tenuto a pagare per i danni involontariamente causati a terzi in virtù di una sua pacifica responsabilità.

La Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) tutela l’assicurato da tutte quelle situazioni che, a causa di un danno causato a terzi, possano intaccare il suo patrimonio coprendo, altresì , diversi rischi: dalla proprietà di un fabbricato, alla responsabilità per inquinamento, alla responsabilità del datore di lavoro (RCO), all’attività professionale e così via.

Gli esempi classici di polizze RCG e RCT per danni involontari ed imprevisti causati a terzi, prevedono le situazioni più differenti: dal distacco del cornicione di un fabbricato, ai danni causati a terzi oltre che dall’assicurato, dagli stretti familiari, dagli animali domestici o dal personale domestico (cosiddetta polizza del capofamiglia), dal danno causato in una stazione di rifornimento carburante dal benzinaio che inserisce nell’auto del cliente benzina anziché diesel, alla lesione subita dal cliente del supermercato che scivola sul pavimento bagnato fino al danno patito dagli allievi dell’istituto scolastico durante l’attività didattica per culpa in vigilando degli insegnanti (di natura contrattuale o aquiliana, a seconda dei casi, in virtù del combinato disposto degli art.1218, 2043 e 2048 del codice civile).

I riferimenti normativi per questo tipo di responsabilità sono l’articolo 2043 del codice civile ( responsabilità extracontrattuale o aquiliana) secondo cui in ossequio al principo del neminem laedere:  “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” , oltre che l’articolo 1917 del codice civile che obbliga la compagnia assicurativa a tenere indenne l’assicurato dai danni ( a cose, alla persona, patrimoniali e non)  causati a terzi per il tempo previsto dal contratto della polizza RCT ad esclusione di quelli derivanti da fatti dolosi.

Esclusioni

Le esclusioni generalmente previste nella copertura assicurativa per danni a terzi riguardano  tutti i parenti, affini e coloro che si trovano nella condizione di conviventi dell’assicurato, come il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, ecc. che non vengono considerati “terzi” al pari dei soci di s.r.l. dell’assicurato, degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei loro familiari.

 L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, infine, non si applica per quei rischi che normalmente sono coperti da altri tipi di polizze assicurative, come ad esempio la RC Auto.