Responsabilità medica e consenso informato

L’eventuale giudicato sulla responsabilità medica, anche in caso di conferma del corretto operato dei sanitari, non pregiudica la proposizione della domanda risarcitoria per la mancata acquisizione del consenso informato.

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8756/2019.

In assenza totale d’informazione, infatti, il paziente subisce comunque una lesione alla propria dignità, a prescindere dall’esito dell’intervento, poiché se invece di una informazione lacunosa ed approssimativa, fosse stato adeguatamente informato dei rischi dell’intervento, lo stesso avrebbe avuto gli strumenti per valutare i rischi dello stesso e, al limite, per rifiutare di sottoporvisi.

Gli Ermellini, dopo averlo già affermato meno di un mese prima con l’ordinanza numero 6449/2019 , ribadiscono, ancora una volta ”che la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Invero, il trattamento, eseguito senza previa prestazione di un valido consenso, avviene in violazione: sia dell’art. 32, 2° co., Cost. (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge); sia dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica); sia dell’art. 33 della I. n. 833/1978 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono í presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.).”