Sinistro causato da una busta di plastica, scatta il caso fortuito, nessuna responsabilità del custode

Sinistro causato da una busta di plastica, scatta il caso fortuito, nessuna responsabilità del custode.

Chi è responsabile del sinistro stradale causato ad un centauro da una busta di plastica “vagante” fuoriuscita dal veicolo antistante, in un tratto interessato da lavori in corso?
Nessuno !!!  A chiarirlo sono i Superiori  Giudici della Suprema Corte di Cassazione che con l’ord.n.42085 /2021  hanno escluso la responsabilità del custode della strada evidenziando che la fattispecie in questione integra un caso fortuito.

Non importa che sulla strada teatro del sinistro ci fossero dei lavori in corso in quanto manca la prova che nel caso de quo la busta di cellophane fosse materiale di risulta del cantiere essendo  molto più probabile che la stessa busta fosse stata gettata dal finestrino di qualche autovettura in corsa.

Pertanto, il centauro infortunatosi in seguito al sinistro che aveva chiamato in giudizio la società che gestiva quel tratto di strada e che aveva visto pure accogliere le proprie istanze in primo grado per un risarcimento di oltre 76.000 euro, vedeva, nei successivi gradi di giudizio, la sentenza completamente ribaltata.

Ed infatti la Corte d’ Appello territorialmente competente, accogliendo il ricorso della società che gestiva quel tratto di strada,  riconduceva l’incidente stradale in esame al caso fortuito con esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell’art.2051 c.c.

E la decisione dei Giudici di secondo grado veniva confermata anche dagli Ermellini i quali con la richiamata ordinanza n.42085/2021 rimarcavano che nel caso di specie “….la mancanza di qualsivoglia elemento di collegamento dell’involucro di cellophane con i lavori sul tratto di strada rende la deduzione una mera ipotesi….” e non una prova presuntiva sottolineando  ancora che”…il fondamento della decisione si coglie nell’attributo “vagante”, il quale adeguatamente fornisce la giustificazione del perché, secondo il giudice di merito, la presenza della “busta” non era ricollegabile ad una negligenza del custode…” ai sensi dell’art.2051 c.c.